La riforma del finanziamento dei
partiti è un passaggio ineludibile per migliorare la credibilità della politica. L’unica via che può legittimare
un contributo pubblico è il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di
finanziamento. Ed è possibile solo se viene assicurata la massima trasparenza
sull’utilizzo delle risorse e sui rapporti con i poteri economici e mediatici.
La proposta che abbiamo elaborato in un gruppo di lavoro
composto da deputati e senatori del PD individua tre strumenti: contributo pari
all’uno per mille del gettito Irpef da ripartire secondo le indicazioni dei
contribuenti; credito d’imposta per le libere donazioni private; rimborso
parziale delle spese elettorali effettivamente sostenute. Per rendere credibile
quest’ultimo aspetto della proposta il PD dovrebbe rinunciare volontariamente
alla parte di rimborsi elettorali non spesi per la campagna elettorale 2013. Sono
escluse, quindi, tutte le forme di finanziamento diretto dello Stato che non
siano legittimate dalla scelta dei cittadini.
Pur trattandosi di un testo normativo compiuto, è una
proposta aperta che ha lo scopo di promuovere una discussione e un confronto
con altre ipotesi possibili. Organizzeremo un seminario di discussione
invitando esperti del settore e tutti i soggetti interessati all’argomento. Solo
dopo aver acquisito pareri ed eventuali critiche trarremo le conclusioni
scrivendo un testo definitivo e lo depositeremo alla Camera e al Senato.
Abbiamo anche inviato la proposta al Presidente Letta apprezzando la sua
volontà di procedere rapidamente alla riforma.
Infine, una considerazione che ci riguarda. I meccanismi
previsti nel disegno di legge aiuterebbero la nostra organizzazione a ritrovare
un rapporto stretto con i propri elettori, non solo per ottenere le risorse
economiche, ma per rafforzare la partecipazione politica. Nessuna di queste norme potrebbe funzionare se rimanesse
l’attuale organizzazione. La proposta implica un nuovo PD centrato sul popolo
delle primarie, capace cioè di mettere a frutto giorno per giorno la
disponibilità di milioni di elettori coinvolgendoli nelle decisioni e
nell’ampliamento dei consensi. Da questo assunto discendono scelte radicalmente
diverse nell’uso delle tecnologie, nelle modalità di comunicazione, nel
rapporto centro-periferia, nella relazione tra eletti ed elettori.
Non si tratta solo di norme di finanziamento. Chiedere ai
cittadini il sostegno significa renderli protagonisti dell’azione politica. È
compito del partito che ha deciso di chiamarsi democratico.
Proposta
sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici che si presentano alle
elezioni:
Principi
fondamentali
La legge
stabilisce il principio della trasparenza attraverso cui i cittadini possono contribuire al
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.
Abolizione
del finanziamento ai partiti
Si aboliscono i rimborsi elettorali attualmente
vigenti ai partiti politici.
Finanziamento dei
partiti secondo le libere e volontarie indicazioni dei cittadini
Si aboliscono tutte
le forme di finanziamento diretto dello Stato che non siano legittimate dalla
scelta dei cittadini. I partiti verrebbero finanziati attraverso la libera
scelta dei cittadini di devolvere l'un per mille del gettito Irpef ai partiti
politici che abbiano depositato il proprio statuto presso la presidenza di
Camera e Senato. La proposta riprende in parte un simile progetto di legge
presentato dall'on. Claudia Mancina nella XIII legislatura.
Il contributo dell’uno per mille è calcolato sul gettito complessivo
dell’Irpef per consentire anche ai redditi bassi, in particolare ai cosiddetti
incapienti che non possono fruire di crediti d’imposta, di contribuire al
finanziamento della politica. La privacy è garantita dalla dichiarazione in
busta chiusa e anonima. La procedura non è in contrasto con gli indirizzi della
competente Autorità.
Credito d'imposta
per i contributi in favore dei partiti politici
Le libere donazioni
private sono incentivate attraverso il meccanismo del credito d'imposta, con
precisi massimali.Le percentuali per cui si ha diritto al credito d’imposta
verranno definite dopo la discussione pubblica anche in base alla disponibilità
di bilancio.
In questo modo di
incentivano le libere donazioni dei cittadini limitando grandi donazioni che
possano compromettere l'autonomia dei partiti politici. Vengono inoltre
introdotti precisi limiti alle donazioni (massimo 50.000 € annui per i singoli
cittadini, 100.000 € annui per aziende, associazioni e altre personalità
giuridiche). Questo articolo riprende quasi integralmente la proposta di legge
di iniziativa popolare proposta dalla Fondazione Nuovo Millennio per una Nuova
Italia ed ideata dal prof. Pellegrino Capaldo.
Misure in favore della formazione politica
dei giovani e dell’attività di ricerca
Per incentivare l’attività di ricerca, la
formazione delle giovani generazioni, gli
scambi con enti di ricerca internazionali e per concorrere alla crescita
culturale del Paese è agevolata la costituzione di una fondazione culturale per
ogni partito politico che deposita il proprio statuto ai sensi dell'articolo 2. Ogni partito che costituisce una fondazione
ha diritto ad un ulteriore quota dell'un per mille del gettito irpef sempre secondo le indicazioni dei
contribuenti.
Rimborso delle spese per le campagne
elettorali
Per garantire a tutti i partiti pari
opportunità di partenza è previsto un rimborso delle spese elettorali sostenute
per le campagne elettorali. Tale rimborso potrà essere riconosciuto solamente
dietro la presentazione dei giustificati di spesa nella misura massima di 20
centesimi di euro per ogni voto ricevuto.
Lo statuto
dei partiti
I
partiti politici sono qualificati come associazioni riconosciute dotate di
personalità giuridica. Nella presente legge si prevede che i partiti politici
siano a tutti gli effetti persone giuridiche ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361.
La legge prevede che
gli statuti indichino, senza imporre alcun modello, le modalità di decisione
degli indirizzi politici e delle candidature, le tutele per le minoranze
interne e i diritti e i doveri degli iscritti.
Misure
transitorie
L'attuale meccanismo
di finanziamento verrà mantenuto con percentuali ridotte per un periodo
transitorio di tre anni (art. 8), affinché i partiti possano compensare le
minori entrate con adeguate misure di autofinaziamento.
La copertura
finanziaria delle misure previste dalla presente legge è garantita dallo
stanziamento previsto dalla legge 96/2012 e dagli stanziamenti per la copertura
delle detrazioni fiscali attualmente previsti per le erogazioni liberali in
favore dei partiti politici.
DISEGNO DI LEGGE:
ATTUAZIONE
DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SUI PARTITI POLITICI
Art.
1
(Principi
fondamentali)
1. La presente legge stabilisce le modalità e le
regole di trasparenza attraverso le quali i cittadini possono contribuire e
partecipare alle scelte di finanziamento dei partiti e dei movimenti politici
Art.
2.
(Abolizione
del finanziamento ai partiti).
1. A
partire dall'entrata in vigore della presente legge sono aboliti i rimborsi
elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 secondo le modalità previste
dagli articoli seguenti.
2. Le
disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai partiti e movimenti
politici che liberamente decidono di presentarsi alle elezioni politiche con
proprie liste di candidati, d'ora in poi denominati partiti e movimenti
politici
3. A
partire dall'entra in vigore della presente legge, i partiti e i movimenti
politici che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dagli articoli
2,3,4 e 5, istituiscono nel proprio sito internet una sezione apposita per la
trasparenza dei bilanci in cui sono pubblicate tutte le voci di bilancio in
entrata ed in uscita ed il bilancio annuale in forma esaustiva.
Art. 3.
(Finanziamento dei
partiti secondo le libere e volontarie indicazioni dei cittadini).
1. A decorrere dall'anno finanziario della data di entrata
in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla
dichiarazione annuale dei redditi, può destinare l’uno per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti e ai movimenti politici
che hanno depositato il proprio statuto ai sensi dell'articolo 6.
2. La destinazione volontaria avviene contestualmente alla
dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di
garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei
partiti e dei movimenti politici aventi diritto, ai sensi del comma 1. Il
contribuente indica sulla scheda il partito politico cui intende destinare la
quota dell'imposta.
3. L'importo versato da tutti i contribuenti ai sensi del
comma 2 compone un apposito fondo devoluto ai singoli partiti in misura
corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente
articolo solamente i partiti ed i movimenti politici iscritti nel registro
delle Persone giuridiche di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, che abbiano
depositato il proprio statuto presso la presidenza della Camera dei Deputati e
la presidenza del Senato della Repubblica e che rispettino le prescrizioni
previste dall'articolo 7.
Art. 4.
(Credito d'imposta
per i contributi in favore dei partiti politici).
1. Ai cittadini italiani e agli stranieri residenti in
Italia che erogano contributi volontari in denaro in favore di partiti o
movimenti politici di cui all'articolo 2 comma 4 è riconosciuto, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della presente legge, un
credito di imposta pari:
a) al .… per cento
dell’ammontare del contributo stesso, per i contributi fino a 2.000 euro, per
ciascun periodo d’imposta.
b) al …. per cento
dell'ammontare del contributo stesso, per i contributi da 2000 a 5000, euro per
ciascun periodo d’imposta.
Non è previsto alcun credito
d'imposta per le donazioni effettuate dalle persone giuridiche.
2. Le
erogazioni liberali volontarie in denaro a partiti e movimenti politici da
parte di una singola persona fisica non possono superare l’importo massimo di
50.000 euro l’anno pena l'esclusione dai contributi previsti dalla presente
legge. Per le persone giuridiche il limite di cui al periodo precedente è di
100.000 euro.
3. Sono
abrogate tutte le precedenti agevolazioni fiscali previste per le donazioni e
le erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici.
Art.5.
(Misure in favore
della formazione politica dei giovani e dell’attività di ricerca)
1. Ogni partito o movimento politico può costituire una
fondazione per l’attività di ricerca, per la formazione delle giovani
generazioni, per gli scambi con enti di ricerca internazionali e per concorrere
alla crescita culturale del paese
2. Le fondazioni che svolgono attività di ricerca e di
formazione ricevono un contributo pari a quello versato ai rispettivi partiti e
movimenti politici ai sensi dell’articolo 2. Con successivo decreto sono
definiti i criteri di verifica dell’effettivo svolgimento delle suddette
attività.
3. I bilanci
della fondazione sono allegati ai bilanci dei partiti e dei movimenti politici.
4. Il controllo sui bilanci dei partiti e le
sanzioni pecuniarie previste dalla legge 96 del 2012 si applicano alla
disciplina di finanziamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.
Art. 6
(Rimborso delle spese
per la campagna elettorale)
1. I partiti ed i movimenti politici di cui all'articolo 2
comma 4 che concorrono alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento
italiano, per il rinnovo del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali
possono richiedere il rimborso delle spese effettuate per la campagna
elettorale dietro presentazione di adeguati giustificativi di spesa e
dimostrazioni di avvenuto pagamento
2. Il rimborso
è corrisposto nella misura massima di 20 centesimi di euro per ogni voto valido
ottenuto da ogni singolo partito o movimento politici alle elezioni politiche,
del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali e alle elezioni amministrative.
3. Il
rimborso delle spese elettorali è corrisposto alle liste che ottengono almeno
l'uno per cento dei voti validi nelle elezioni politiche, per il Parlamento
Europeo e per i Consigli regionali.
Art. 7.
(Statuto dei partiti
e dei movimenti politici).
1. I
partiti politici e i movimenti politici che vogliano avvalersi delle
agevolazioni previste dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto
costitutivo e di uno statuto. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti
nella forma dell'atto pubblico.
2. Lo statuto viene depositato presso la Camera dei Deputati
e il Senato della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro
sessanta giorni dalla data di iscrizione del partito o del movimento politico
nel registro delle persone giuridiche di cui all’articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361.
Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
3. Allo statuto sono allegati, anche in forma grafica, il
simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di
riconoscimento del partito o del movimento politico medesimo. La proprietà del simbolo
appartiene al partito o al movimento politico e non può costituire in alcun
modo una garanzia in rapporti di nessun tipo con terzi.
Art. 8.
(Princìpi e criteri
direttivi per gli statuti dei partiti).
1. Tutti i cittadini e gli
stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un
partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti
previsti dallo statuto.
2. Al fine di assicurare il
rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni
partito nel proprio statuto di cui all'articolo 6, comma 1, deve indicare:
a) gli organi dirigenti, le
loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo
rappresentativo degli iscritti e la durata degli incarichi;
b)
i casi di incompatibilità tra cariche
dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello
istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
c) i diritti e i doveri degli
iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione e di
consultazione degli iscritti; le regole per l'istituzione e per l'accesso
all'anagrafe degli iscritti.
d) le modalità di selezione
delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i
consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente
della regione
3. Lo statuto può altresì
contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla
presente legge.
4. Per quanto non
espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni
del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 9
(Trasparenza dei bilanci)
1. I controlli sui
bilanci dei partiti e dei movimenti politici sono effettuati secondo le
procedure previste dalla legge 96 del 2012
2. Sul sito internet
dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 1 comma 3, sono
indicati gli organi competenti a
redigere e approvare il bilancio annuale dell'ente centrale. Questo bilancio,
con allegati i bilanci degli altri enti controllati o collegati e il bilancio
annuale consolidato, è pubblicato sul sito. Il bilancio dell’ente centrale e il
bilancio consolidato devono essere certificati e devono essere accompagnati da informazioni
esaustive sulle proprietà, sui soggetti creditori e debitori, sui rapporti di
questi con i partiti o i movimenti politici e sull’eventuale controllo di
organi di informazione diffusi su qualsiasi piattaforma tecnologica.
3. Sul sito internet
dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 1 comma 3, sono inoltre pubblicati gli stati patrimoniali e dei
redditi dei componenti degli organi dirigenti.
Art. 10.
(Misure transitorie e
finali)
1. I movimenti e i partiti politici, ai quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese
elettorali ai sensi dalla legge 96 dell'anno 2012, continuano ad usufruirne
nell’esercizio finanziario in cui è compresa la predetta data e nei due
esercizi successivi, esclusivamente per le spese sostenute e comunque secondo
le riduzioni seguenti:
a) nell’esercizio di entrata in vigore della presente legge
il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla citata legge n.
96 del 2012;
b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello di
entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nelle misure,
rispettivamente del sessanta e del trenta per cento dell’importo determinato ai
sensi della lettera a).
2. Il
rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa
a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui è
compresa la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel
primo e nel secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della
presente legge, la parte restante dello stanziamento previsto dalla legge
96/2012 è destinato alla copertura finanziaria delle misure previste dalla
presente legge e costituisce il fondo di cui all'articolo 2 comma 3.
4. Sono
destinati comunque alla copertura finanziaria delle misure previste dalla
presente legge i fondi attualmente destinati alle detrazioni fiscali
dell'attuale normativa per quel che riguarda le erogazioni liberali ai partiti
politici.
5. Il credito d'imposta erogata in base alle modalità
previste dall'articolo 3 è erogata a valere sul fondo di cui all'articolo
2 comma 3 senza prevedere finanziamenti ulteriori, fino ad esaurimento dei
fondi a disposizione.
6. Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente, sono regolamentati i meccanismi di
funzionamento della presente legge e le sue modalità di attuazione.
7. Al termine dei primi tre anni di applicazione della
presente legge il Ministero dell'Economia e della Finanza, attraverso
apposito decreto, provvederà alla revisione dei coefficienti di cui
all'articolo 5 comma 1, in base all'effettiva partecipazione dei cittadini
e comunque in modo tale da non superare lo stanziamento attuale.
8. Per i rimborsi elettorali dovuti per le elezioni
politiche generali dell'anno 2013 è possibile, per i partiti politici che
abbiano diritto a tali fondi, richiedere il rimborso solamente delle spese
effettivamente sostenute dietro la presentazione dei giustificativi di
spesa e dei mandati di pagamento.
Walter Tocci, Monica Cirinnà, Giuseppe Civati, Paolo
Corsini, Erica D’Adda, Antonio Decaro, Nicoletta Favero, Elena Fissore, Paolo
Gandolfi, Marianna Madia, Corradino Mineo, Massimo Mucchetti, Luca Pastorino, Alessia Rotta, Sandra Zampa.
Mi sembra una buona legge. Un unico commento: art. 6-3 minimo 3%. 1% è troppo poco e favorisce l'attuale polverizzazione e le liste civetta.
RispondiEliminaMa va contro ogni regola sulla privacy! Per quale ragione dovrei scrivere sulla dichiarazione dei redditi il partito che sostengo?
RispondiEliminaE la destinazione dell'8per1000? Quella non è privacy?
EliminaLa scelta del partito da finanziare è in busta chiusa e anonima
EliminaDue commenti:
RispondiElimina1) L'articolo 3 non è chiaro su come viene calcolato l'1x1000. Il cittadino ha la possibilità di scegliere che il suo contributo (la sua frazione del monte IRPEF disponibile) resti all'erario? Cosa succede a chi non opta per i partiti? Sarebbe bene che la scelta fosse esplicita, i soldi vanno a finanziare i partiti solo se il cittadino opta per questo, altrimenti restano all'erario. Comunque, l'articolo 3 non è chiaro.
2) Si introduce comunque un finanziamento obbligatorio sotto forma di rimborso elettorale. Inferiore all'attuale, e solo documentato, ma c'è. Che a me va anche bene, ma che sia chiaro che lo si vuol fare, rivendicandone le ragioni, altrimenti sembra messo sotto il tappeto.
Sono due punti da sottolineare: 1)chi non sceglie il partito da finanziare lascia automaticamente quei soldi nelle casse dello Stato; non si vuole ripetere l'imbroglio dell'ottoxmille che attribuisce alla Chiesa anche i fondi non assegnati dai cittadini; 2) il rimborso elettorale effettivo e certificato è un modo trasparente per finanziare i partiti secondo le scelte dei cittadini; che sia stato deformato nell'uso sbagliato degli anni passati non significa che sia sbagliato, va solo riformato. Su entrambi i punti cercheremo di essere più chiari.
EliminaSenatore Tocci, l'ho ascoltata quella sera a Reggio Emilio al chiostro della Ghiara e la sua capacità di interloquire con gli altri è, come sempre, ammirevole. Purtroppo, in questi tempi bui, impiego un po di tempo a convincere i miei compagni scettici della bontà del suo operato così come di quello del "futuro segretario" del PD Giuseppe Civati (è un auspicio, chiaramente). Sulla proposta di legge in oggetto vorrei che si spendesse qualche argomentazione riguardo il ruolo delle fondazioni e le loro modalità di raccolta di fondi privati. La speranza è che i partiti non divengano "di proprietà" dei "tenutari" di alcune già importanti fondazioni. So che comprenderà a quale tipo di dinamica mi sto riferendo e so anche che lei e molti suoi colleghi avete intenzioni ottime ma cortesemente Le (vi) chiedo di prendere in considerazione questo aspetto che, se trascurato, genererebbe l'ennesima occasione per sottrarre credibilità al nostro partito e nel contempo aggraverebbe la, già in atto, emorragia di voti. Grazie
EliminaArt. 3, comma 2: perché la scheda separata e anonima? Le nostre firme sull'8/1000 non sono né separate né anonime.
RispondiEliminaArt. 5, comma 4: la prima riga, perché non: "I bilanci dei partiti E DELLE FONDAZIONI"? E sempre a proposito delle fondazioni: cosí come con questa legge si abrogano le precedenti forme di finanziamento, non sarebbe il caso di abrogare anche le fondazioni (vedi Report) create prima?
Art. 10, comma 6: al termine dei 60 giorni bisognerebbe prevedere anche che la precedente legge è abrogata comunque, altrimenti, se non c'è una "punizione", i regolamenti di attuazione possono essere rimandati all'infinito.
La scelta del partito è anonima, come richiesto dall'Autorità per la privacy, come dovrebbe essere anche per ottoxmille. Il finanziamento è assegnato solo a una fondazione dichiarata dal partito e sottoposta a controlli pubblici (giusto il tuo emendamento all'articolo 5, lo inseriremo). Oggi non sono previsti contributi alle fondazioni di partito in quanto tali e quindi non ci sono finanziamenti da eliminare.
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminala forma anonima di destinazione dell'1‰ è corretta e risponde correttamente a quanto l'Autorità per la privacy aveva stabilito anche per l'8‰. Tuttavia dovrebbe essere evidenziato in dichiarazione dei redditi che si intende finanziare la politica (poi la scelta del partito resterà anonima in busta chiusa) in modo tale da rendere possibile sempre una verifica di corrispondenza tra "contribuenti finanziatori" e numero di preferenze ricevute in tale sede. Tale riscontro eviterà fenomeni prevedibili (siamo in Italia!) come quello dell'apparizione magica di migliaia buste anonime eccedenti le reali intenzioni espresse.
RispondiElimina
RispondiEliminaBuonasera…
Sono damiano che è stata molti fregata io hanno perso speranza poiché che vuole un prestito di 230000€, ma io hanno inteso parlato della signora MORANDINI nicoletta.
All'inizio ero un po'che diffida ma dopo le diverse procedure rassicurate per noi due io hanno finito per avere il prestito chiesto sul mio conto. Volete prendere contatto con essa
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